I funzionari consolari hanno il diritto:

  • a)di ricevere dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle;
  • b)di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio;
  • c)di redigere ed autenticare atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, nella misura in cui tali atti e contratti non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;
  • d)di redigere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;
  • e)svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alla legge dello Stato di residenza;
  • f)legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato di residenza o dallo Stato d'invio per l'uso nell'altro Stato, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti;
  • g)tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione, nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti;
  • h)richiedere copie od estratti dei pubblici registri riguardanti cittadini dello Stato d'invio nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente;
  • i)ricevere, prendere in custodia o in deposito, documenti, denaro ed oggetti leciti di qualsiasi genere loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio e per conto di questi. I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato di residenza conformemente alle leggi e regolamenti di detto Stato. Gli atti ed i documenti redatti, ricevuti, certificati, tradotti, autenticati, legalizzati o resi comunque efficaci dai funzionari consolari in virtu' degli articoli 6 e 7 si considerano come atti ufficiali dello Stato d'invio. Tali atti e documenti, se redatti in modo non incompatibile con la legge dello Stato di residenza, quando vengono usati nello stato ricevente hanno la stessa validita' dei corrispondenti atti redatti dalle Autorita' competenti dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art8 · fonte del testo

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