DI PASSAPORTI E VISTI I funzionari consolari hanno il diritto di: (1) rilasciare ai cittadini dello Stato di invio passaporti od altri documenti di viaggio e, inoltre, rinnovare, ritirare o annullare i suddetti documenti; (2) concedere a coloro che si rechino o transitino per lo Stato di invio visti o altri documenti di viaggio ed, inoltre, estendere, ritirare o annullare i visti e i documenti suddetti.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art9 · fonte del testo

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