Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto:

  • a)di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e di certificarle;
  • b)di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti, nonche' le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio;
  • c)di autenticare o legalizzare le firme dei cittadini dello Stato di invio;
  • d)di tradurre tutti gli atti e documenti rilasciati dalle autorita' dello Stato di invio o dallo Stato di residenza, nonche' di certificare le traduzioni, copie ed estratti di questi documenti.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art33 · fonte del testo

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