[1]Indennita' in caso di ritardo nella riconsegna

[2]§1 In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, il trasportatore e' tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:

  • a)se l'avente diritto prova che un danno ivi compresa un'avaria, ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo;
  • b)se l'avente diritto non prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' forfettaria di 0,14 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo. Le modalita' di liquidazione dell'indennita', per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto. §2 In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41. § 3 In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita' prevista al § 1 e' corrisposta per la parte non persa. § 4 In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennita' prevista al §1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 42. § 5 In nessun caso, il cumulo dell'indennita' prevista al § 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 puo' dar luogo al pagamento di un'indennita' eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art43 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari