[1]Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli

[2]§ 1 L'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto estingue qualsiasi azione contro il trasportatore, originata dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna. § 2 L'azione tuttavia non si estingue:

  • a)in caso di perdita parziale o di avaria, se 1. la perdita o l'avaria siano state constatate conformemente all'articolo 54 prima del ritiro dei bagagli da parte dell'avente diritto; 2. la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 54 e' stata omessa solo per colpa del trasportatore;
  • b)in caso di danno non apparente, constatato dopo l'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo: 1. richieda la constatazione conformemente all'articolo 54 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro dei bagagli, 2. fornisca inoltre la prova che il danno si e' verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna;
  • c)in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 56, § 3;
  • d)qualora l'avente diritto fornisca la prova che il danno e' imputabile a colpa del trasportatore;

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art59 · fonte del testo

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