[1]Riconsegna

[2]§1 La riconsegna dei bagagli ha luogo dietro presentazione dello scontrino bagagli e, se del caso, dietro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna. §2 Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione:

  • a)la consegna dei bagagli alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovano sotto la custodia del trasportatore;
  • b)l'affidamento degli animali vivi a un terzo. §3 Il possessore dello scontrino bagagli puo' chiedere la riconsegna dei bagagli nel luogo di destinazione, trascorso il tempo convenuto nonche', se del caso, il tempo necessario per le operazioni doganali o di altre autorita' amministrative. §4 In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore e' obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore puo' esigere una cauzione. §5 I bagagli vengono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati. §6 Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati, puo' esigere l'annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell'ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al §3. §7 L'avente diritto puo' rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non da' seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. §8 Per di piu', la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformita' alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art22 · fonte del testo

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