[1]Indennita' in caso di ritardo

[2]§ 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto. § 2 Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore, viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno e' derivato da detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art44 · fonte del testo

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