[1]Presunzione di perdita

[2]§1 L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 22, § 3. §2 Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato. § 3 Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al § 2, l'avente diritto puo' esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna, e restituire l'indennita' ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennita'. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all'indennita' per il ritardo nella riconsegna, previsti all'articolo 43. § 4 Se il collo rinvenuto non e' stato reclamato nel termine previsto al §3 o se il collo e' ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art40 · fonte del testo

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