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Impresa
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997
Legge 31 agosto 2012, n. 165
- Aggiornato al
- 28 settembre 2012
- Articoli
- 36
- Versioni storiche
- 54
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE (MAE-DGCS COORDINAMENTO AMBIENTE) Convenzione sul diritto…
- Art. 2Definizioni Ai fini della presente Convenzione: (a) Per "corso d'acqua" si intende un…
- Art. 3Accordi per i corsi d'acqua 1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli Stati del…
- Art. 4Parti agli accordi per i corsi d'acqua 1. Ogni Stato del corso d'acqua ha diritto di…
- Art. 5Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli 1. Gli Stati del corso d'acqua sono…
- Art. 6Fattori pertinenti ad un uso equo e ragionevole 1. L'uso di un corso d'acqua…
- Art. 7Obbligo di non provocare danni gravi 1. Gli Stati del corso d'acqua, utilizzando un corso…
- Art. 8Obbligo generale di cooperazione 1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno cooperare sulla…
- Art. 9Scambio regolare di dati ed informazioni 1. Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati del corso…
- Art. 10Relazioni tra i diversi tipi di utilizzazioni 1. In mancanza di un accordo o di una…
- Art. 11Informazioni relative alle misure programmate Gli Stati del corso d'acqua si scambieranno…
- Art. 12Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi Prima che uno…
- Art. 13Termine per la risposta alla notifica Salvo diversamente convenuto: (a) uno Stato del…
- Art. 14Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica durante il termine per la risposta…
- Art. 15Risposta alla notifica Gli Stati che hanno ricevuto una notifica dovranno comunicare…
- Art. 16Mancanza di risposta alla notifica 1. Se, entro il termine previsto ai sensi…
- Art. 17Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate 1. Se una comunicazione, fatta…
- Art. 18Procedure in assenza di notifica 1. Se uno Stato del corso d'acqua ha fondati motivi di…
- Art. 19Attuazione urgente delle misure programmate 1. Qualora l'attuazione delle misure…
- Art. 20Protezione e Tutela dell'ecosistema Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente…
- Art. 21Prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento 1. Ai fini del presente articolo per…
- Art. 22Introduzione di diverse o nuove specie Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare…
- Art. 23Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo Gli Stati del corso d'acqua…
- Art. 24Gestione 1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, su richiesta di uno qualsiasi tra di…
- Art. 25Regolamentazione 1. Gli Stati del corso d'acqua, se del caso, dovranno cooperare per…
- Art. 26Installazioni 1. All'interno dei loro rispettivi territori gli Stati del corso d'acqua…
- Art. 28Situazioni di emergenza 1. Ai fini del presente articolo, "emergenza" significa una…
- Art. 29Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati I corsi d'acqua…
- Art. 30Procedure indirette Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti…
- Art. 31Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali Nulla nella presente…
- Art. 32Non discriminazione A meno che gli Stati del corso d'acqua non abbiano concordato…
- Art. 33Composizione delle controversie 1. In caso di controversia tra due o piu' Parti in merito…
- Art. 34Firma La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati e le…
- Art. 35Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione 1. La presente Convenzione e' soggetta a…
- Art. 36Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il diciannovesimo giorno…
- Art. 37Testi autentici L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba…
