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Annesso
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997 · Legge 31 agosto 2012, n. 165
- Aggiornato al
- 28 settembre 2012
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 54
- Art. 1Annesso Arbitrato Articolo 1 Salva diversa decisione delle Parti, l'arbitrato ai sensi…
- Art. 2La Parte ricorrente notifichera' alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre…
- Art. 3In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sara' composto da tre…
- Art. 4Qualora il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato designato entro due mesi…
- Art. 5Il tribunale arbitrale decidera' conformemente alle disposizioni della presente…
- Art. 6Fatto salvo quanto diversamente concordato dalle Parti alla controversia, il tribunale…
- Art. 7Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti, potra' raccomandare l'adozione…
- Art. 8Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e in…
- Art. 9Salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale arbitrale a causa di circostanze…
- Art. 10Qualsiasi Parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, che abbia un interesse…
- Art. 11Il tribunale puo' ascoltare e pronunciarsi su domande riconvenzionali direttamente…
- Art. 12Le decisioni del tribunale arbitrale relative a questioni procedurali e di merito saranno…
- Art. 13Qualora una delle Parti alla controversia non compaia di fronte al tribunale arbitrale o…
- Art. 14Il tribunale pronuncera' la sua decisione finale entro cinque mesi dalla data in cui e'…
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