[1]Non discriminazione

[2]A meno che gli Stati del corso d'acqua non abbiano concordato diversamente in merito alla tutela degli interessi di persone, fisiche o giuridiche, che abbiano subito o rischino seriamente di subire gravi danni transfrontalieri a seguito di attivita' concernenti un corso d'acqua internazionale, uno Stato del corso d'acqua non dovra' discriminare in base alla nazionalita' o alla residenza o al luogo ove il danno sia insorto nel garantire a tali persone l'accesso, in conformita' al proprio sistema giuridico, ad una procedura giudiziaria o di altro genere o al diritto ad esigere compensi o altri aiuti rispetto ad un danno significativo causato da tali attivita' espletate sul suo territorio.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari