[1]Obbligo di non provocare danni gravi

[2]1. Gli Stati del corso d'acqua, utilizzando un corso d'acqua internazionale nei loro territori, dovranno prendere tutte le misure atte ad impedire di causare danni gravi agli altri Stati del corso d'acqua. 2. Nel caso in cui venga comunque arrecato un grave danno ad un altro Stato del corso d'acqua, gli Stati la cui utilizzazione arreca tale danno, in assenza di un accordo per una tale utilizzazione, dovranno prendere tutte le misure adeguate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6, consultando lo Stato interessato al fine di eliminare o attenuare tale danno e, se del caso, per discutere la questione del risarcimento.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art7 · fonte del testo

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