[1]Gestione

[2]1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, su richiesta di uno qualsiasi tra di essi, dare inizio a consultazioni relative alla gestione di un corso d'acqua internazionale, che comprenda l'istituzione di un meccanismo congiunto di gestione. 2. Ai fini del presente articolo il termine "gestione" si riferisce in particolare a: (a) la programmazione dello sviluppo sostenibile di un corso d'acqua internazionale e la assicurazione della attuazione dei programmi adottati, e (b) ogni altra forma di promozione per la razionale ed ottimale utilizzazione, tutela e controllo del corso d'acqua.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art24 · fonte del testo

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