[1]culturale ed artistica

[2]1. Ciascuna delle Parti Contraenti favorisce ogni forma di scambio culturale ed artistico onde approfondire e migliorare la reciproca conoscenza. Le Parti Contraenti collaborano nell'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversita' culturali. 2. Le Parti Contraenti favoriscono, in particolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

  • a)l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
  • b)l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche, coinvolgendo in special modo i rispettivi enti nazionali competenti;
  • c)la realizzazione di traduzioni e l'edizione delle opere letterarie e scientifiche di maggior rilievo originarie delle Parti Contraenti ed afferenti al relativo patrimonio culturale e scientifico, avendo particolare riguardo al settore delle scienze umane e sociali.

Testo vigente dal 7 giugno 2023

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  18. 10 novembre 2017 — 10 novembre 2017testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2021 al 26 febbraio 2021. 28 parole tolte, 162 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: d'autoreaggiunto: culturale ed artistica

tolto: Le Parti si impegnanoa sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche tra le rispettive istituzioni competenti in materiaaggiunto: 1. Ciascuna delle Parti Contraenti favorisce ogni forma di scambio culturale ed artistico onde approfondire e migliorare la reciproca conoscenza. Le Parti Contraenti collaborano nell'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversita' culturali. 2. Le Parti Contraenti favoriscono, in particolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

aggiunto: a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;

aggiunto: b) l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche, coinvolgendo in special modo i rispettivi enti nazionali competenti;

aggiunto: c) la realizzazione di traduzioni e l'edizione delle opere letterarie e scientifiche di maggior rilievo originarie delle Parti Contraenti ed afferenti al relativo patrimonio culturale e scientifico, avendo particolare riguardo al settore delle scienze umane e sociali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art7 · fonte del testo

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