[1]nel settore dell'istruzione

[2]Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Detta cooperazione si realizzera' tramite:

  • a)l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente, anche mediante il rafforzamento di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita', gli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali;
  • b)la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse;
  • c)lo sviluppo degli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
  • d)lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;
  • e)la cooperazione nell'ambito delle metodologie e dei materiali didattici;
  • f)lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua slovacca presso le rispettive scuole secondarie superiori, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed alla diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi;
  • g)progetti di partenariato e di scambio tra Istituti Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione di gemellaggi tra Istituti;
  • h)lo sviluppo delle collaborazioni tra Istituzioni di Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, anche al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
  • i)l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, mediante lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
  • j)il mutuo impegno a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili, anche per il settore dell'alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti in materia dell'Unione Europea, fatti salvi i principi dell'autonomia universitaria e le norme nazionali relative all'esercizio delle professioni;
  • k)la concessione di borse di studio a studenti universitari e post-universitari nonche' a studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Testo vigente dal 7 giugno 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

18 versioni dal 2017

2017oggi
  1. 7 giugno 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 7 giugno 2023 — 7 giugno 2023per 1 giorno
  3. 7 giugno 2023 — 7 giugno 2023per 1 giorno
  4. 26 febbraio 2021 — 7 giugno 2023per 2 anni
  5. 26 febbraio 2021 — 26 febbraio 2021per 1 giorno
  6. 26 febbraio 2021 — 26 febbraio 2021per 1 giorno
  7. 3 luglio 2018 — 26 febbraio 2021per 3 anni
  8. 3 luglio 2018 — 3 luglio 2018per 1 giorno
  9. 3 luglio 2018 — 3 luglio 2018per 1 giorno
  10. 16 maggio 2018 — 3 luglio 2018per un mese
  11. 16 maggio 2018 — 16 maggio 2018per 1 giorno
  12. 16 maggio 2018 — 16 maggio 2018per 1 giorno
  13. 13 marzo 2018 — 16 maggio 2018per 2 mesi
  14. 13 marzo 2018 — 13 marzo 2018per 1 giorno
  15. 13 marzo 2018 — 13 marzo 2018per 1 giorno
  16. 10 novembre 2017 — 13 marzo 2018per 4 mesi
  17. 10 novembre 2017 — 10 novembre 2017per 1 giorno
  18. 10 novembre 2017 — 10 novembre 2017testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2021 al 26 febbraio 2021. 290 parole tolte, 270 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: 1.Le Parti favoriranno la collaborazioneaggiunto: Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione nel settore dell'istruzione tolto: con l'obiettivo diaggiunto: , stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. tolto: Esse l'attueranno attraverso:a. l'insegnamento e la conoscenza delle rispettive lingue e culture, in particolare nelle scuole, universita' e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;b. la collaborazione in materia di aggiunto: Detta cooperazione si realizzera' tramite:

aggiunto: a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente, anche mediante il rafforzamento di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita', gli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali;

aggiunto: b) la collaborazione per la formazione di docentitolto: ;c. gli aggiunto: in aree di comune interesse;

aggiunto: c) lo sviluppo degli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;tolto: d. la cooperazione in materia di metodi didattici; e. gli scambi di dirigenti scolastici, insegnanti a tutti i livelli, assistenti di lingua e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi. 2. Le Parti si impegnano a favorire le cooperazioni interuniversitarie, le collaborazioni in campo artistico, musicale, coreutica

aggiunto: d) lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;

aggiunto: e) la cooperazione nell'ambito delle metodologie e dei materiali didattici;

aggiunto: f) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua slovacca presso le rispettive scuole secondarie superiori, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed alla diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi;

aggiunto: g) progetti di partenariato e di scambio tra Istituti Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione di gemellaggi tra Istituti;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: h) lo sviluppo delle collaborazioni tra Istituzioni di Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design tolto: e la collaborazione trai rispettivi Istituti di Istruzione Superiore attraversoaggiunto: , anche al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;

aggiunto: i) l'intensificazione dei progetti interuniversitaritolto: , aggiunto: e degli accordi interuniversitari diretti, mediante lo scambio di docenti tolto: e ricercatoriaggiunto: , ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interessetolto: . In tale contesto, faciliteranno i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane e l'Universita' di Malta. Per tali fini le Parti si impegnano a: a. incrementare la mobilita' dei docenti universitari; b. porre le basi per la costruzione di una rete di Centri di eccellenza per l'Alta Formazione e la Ricerca, anche attraverso lo scambio di dottorandi e la realizzazione di ricerche congiunte; c. concedere, secondo le proprie risorse finanziarie,aggiunto: ;

aggiunto: j) il mutuo impegno a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili, anche per il settore dell'alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti in materia dell'Unione Europea, fatti salvi i principi dell'autonomia universitaria e le norme nazionali relative all'esercizio delle professioni;

aggiunto: k) la concessione di borse di studio a studenti universitaritolto: , a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione aggiunto: e post-universitaritolto: . 3. Le Parti favoriranno altresi' le iniziative di cooperazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e ulteriormente sancite dalla Dichiarazione del Cairo. Tale Dichiarazione, firmata il 18 giugno 2007 in occasione della Prima Conferenza Ministeriale Euromediterranea, pone tra le sue basi anche i risultati del Progetto di Catania. 4. Nell'esprimere viva soddisfazione per il supporto assicurato da parte italiana alle attivita' dell'Accademia Mediterranea di Studi Diplomatici di Malta (MEDAC), le due Parti affermano il loro sostegno di principio alla prosecuzione dell'iniziativa, secondo modalita' da definire in un apposito Protocollo aggiunto: nonche' a studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari