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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000
Legge 17 ottobre 2017, n. 164
- Aggiornato al
- 7 giugno 2023
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 317
- Art. 1ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO…
- Art. 2Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed…
- Art. 3Ciascuna delle Parti contraenti continuera' a favorire lo sviluppo dello studio e…
- Art. 4Le Parti contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte…
- Art. 5Le Parti contraenti collaboreranno alle analisi dei testi di storia e geografia e…
- Art. 6L'equipollenza dei diplomi e' regolata, fino all'entrata in vigore di nuove intese, dal…
- Art. 7Le Parti contraenti solleciteranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando…
- Art. 8Ciascuna delle Parti contraenti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e…
- Art. 9Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello…
- Art. 10Le Parti contraenti favoriranno, per le vie diplomatiche, la collaborazione nei settori…
- Art. 11Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei…
- Art. 12Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni…
- Art. 13Le Parti contraenti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione…
- Art. 14Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione ed appoggeranno lo scambio di…
- Art. 15Le parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie stampa…
- Art. 16Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli…
- Art. 17Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione al proseguimento della…
- Art. 18Ciascuna Parte contraente facilitera', ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul…
- Art. 19Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di concordare i Programmi…
- Art. 20Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti…
- Art. 21Il presente Accordo entrera' in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di…
- Art. 22Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potra'…
