[1]scientifica e tecnologica

[2]1. Le Parti Contraenti rafforzano e facilitano gli scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo settore si effettuera' nelle forme seguenti:

  • a)organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
  • b)scambio di ricercatori;
  • c)realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate fra le Parti;
  • d)scambio di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica;
  • e)possibilita' di creazione di laboratori congiunti;
  • f)possibilita' di stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni italiane e slovacche, incluse quelle universitarie, scientifiche e di ricerca scientifica;
  • g)partecipazione congiunta ai Programmi scientifici e tecnologici ed ai programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali. 2. La cooperazione nei settori elencati nel comma precedente verra' effettuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni vigenti nazionali e comunitaria e degli accordi internazionali relativi alla protezione delle proprieta' intellettuale ed industriale vincolanti per le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 7 giugno 2023

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  9. 3 luglio 2018 — 3 luglio 2018per 1 giorno
  10. 16 maggio 2018 — 3 luglio 2018per un mese
  11. 16 maggio 2018 — 16 maggio 2018per 1 giorno
  12. 16 maggio 2018 — 16 maggio 2018per 1 giorno
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  14. 13 marzo 2018 — 13 marzo 2018per 1 giorno
  15. 13 marzo 2018 — 13 marzo 2018per 1 giorno
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  17. 10 novembre 2017 — 10 novembre 2017per 1 giorno
  18. 10 novembre 2017 — 10 novembre 2017testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2021 al 26 febbraio 2021. 117 parole tolte, 160 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: scolastici e culturaliaggiunto: scientifica e tecnologica

1. Le tolto: due Parti si impegnanoa favorire il funzionamento di sezioni bilingui e biculturali nei rispettivi sistemi educativi, sostenendone concretamente lo sviluppo, ciascuna secondo proprie modalita' di intervento. I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i Paesi, e in ciascun Paese spendibili in modo conforme alla legislazione rispettiva vigente aggiunto: Parti Contraenti rafforzano e facilitano gli scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo settore si effettuera' nelle forme seguenti:

aggiunto: a) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;

aggiunto: b) scambio di ricercatori;

aggiunto: c) realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate fra le Parti;

aggiunto: d) scambio di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica;

aggiunto: e) possibilita' di creazione di laboratori congiunti;

aggiunto: f) possibilita' di stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni italiane e slovacche, incluse quelle universitarie, scientifiche e di ricerca scientifica;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: g) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici e tecnologici ed ai programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali. 2. tolto: Le Parti, nella misura delle proprie disponibilita', sosterranno l'attivita' di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti e di quelli che verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale il Comitato della Dante Alighieri, favorendo il piu' ampiamente possibile il loro funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano aggiunto: La cooperazione nei settori elencati nel comma precedente verra' effettuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni vigenti nazionali e comunitaria e degli accordi internazionali relativi alla protezione delle proprieta' intellettuale ed industriale vincolanti per le Parti Contraenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art4 · fonte del testo

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