1. L'epoca in cui sara' preso il congedo sara' stabilita dal datore di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale. 2. Per stabilire l'epoca in cui il congedo sara' preso, si terra' conto delle esigenze del lavoro e della possibilita' di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art10 · fonte del testo

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