1. Il modo di calcolare il periodo di servizio, ai fini di determinare il diritto al congedo, verra' fissato dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese. 2. Alle condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, il servizio effettuato al di fuori del controllo marittimo di impiego verra' conteggiato nel periodo di servizio. 3. In condizioni che verranno determinate dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, le assenze dal lavoro per partecipare ad un corso convenuto di formazione professionale marittima o per motivi indipendenti dalla volonta' della gente di mare interessata, quali le assenze dovute a malattia, ad incidenti o a maternita', verranno conteggiate nel periodo di servizio.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art5 · fonte del testo

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