1. La gente di mare che usufruisca del congedo previsto dalla presente Convenzione deve, per tutta la durata di detto congedo, ricevere almeno la propria rimunerazione normale (ivi compreso, ove tale rimunerazione comporti delle prestazioni in natura, il contro valore in moneta di queste ultime), calcolata secondo il metodo determinato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese. 2. Gli ammontari dovuti in base al precedente paragrafo i dovranno essere versati alla gente di mare prima del loro congedo, a meno che non venga disposto altrimenti dalla legislazione nazionale o da un accordo che vincoli il datore di lavoro alla detta gente di mare. 3. La gente di mare che lasci il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di avere usufruito del congedo che le spetta deve ricevere, per ogni giorno di congedo dovuto la rimunerazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art7 · fonte del testo

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