1. Il frazionamento del congedo pagato annuale o del cumulo di congedi acquisiti nel corso di un anno unitamente ad un congedo successivo potra' essere autorizzato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese. 2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del precedente articolo ed a meno che non venga altrimenti convenuto mediante un accordo che vincoli il datore di lavoro alla gente di mare interessata, il congedo pagato annuale prescritto dalla presente convenzione deve consistere in un periodo ininterrotto.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art8 · fonte del testo

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