[1]Articolo V

[2]1. - L'estradizione per un'azione od omissione costituente reato non sara' concessa qualora la persona richiesta sia stata giudicata in forma definitiva dalle competenti autorita' giudiziarie della Parte richiesta o di uno Stato terzo per tale azione od omissione. 2. - L'estradizione potra' essere rifiutata se le competenti autorita' della Parte richiesta hanno deciso di non instaurare procedimenti o di porre fine ai procedimenti che esse hanno instaurato per la stessa azione od omissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artv · fonte del testo

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