DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione non sara' concessa:

  • a)se il reato per il quale e' domandata e' stato commesso nel territorio della Parte richiesta o e' considerato ivi commesso secondo le legge di quest'ultima Parte;
  • b)se, secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte;
  • c)se la persona sia stata gia' definitivamente giudicata dalle autorita' della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata;
  • d)se la persona sia minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la consideri tale, ovvero non preveda per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. In tale ultimo caso si applicheranno le disposizioni del terzo comma dell'art. 4.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art7 · fonte del testo

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