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Lavoro
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Legge 10 aprile 1981, n. 158
- Aggiornato al
- 29 aprile 1981
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 75
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE (n. 92) concernente gli alloggi dell'equipaggio a…
- Art. 2In vista dell'applicazione della presente convenzione: a) per "nave" s'intende qualsiasi…
- Art. 3Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore…
- Art. 4Prima dell'inizio della costruzione di una nave, il progetto di quest'ultima indicante…
- Art. 5La competente autorita' sara' tenuta ad ispezionare ciascuna nave e ad assicurarsi che…
- Art. 6La dislocazione, i mezzi di accesso, la costruzione nonche' la disposizione degli alloggi…
- Art. 7La zona notte e le mense dovranno essere opportunamente ventilate. 2. Il sistema di…
- Art. 8Eccezion fatta per le navi esclusivamente adibite ai viaggi ai tropici o nel golfo…
- Art. 9Fatte salve le deroghe speciali eventualmente accordate alle navi passeggeri, la zona…
- Art. 10La zona notte sara' situata al di sopra della linea di carico, nel mezzo o nella parte…
- Art. 11Un numero sufficiente di mense dovra' essere previsto a bordo di ogni nave. 2. A bordo…
- Art. 12A bordo di ogni nave, uno o piu' spazi di dimensioni adeguate rispetto alla portata della…
- Art. 13Adeguati impianti sanitari, provvisti di lavandini, vasche e/o docce, dovranno essere…
- Art. 14Un'infermeria a se stante sara' predisposta a bordo di ogni nave che imbarchi un…
- Art. 15Guardaroba adeguati e opportunamente areati destinati ad accogliere le incerate dovranno…
- Art. 16Trattandosi di navi contemplate al paragrafo 5 dell'articolo 10, la competente autorita'…
- Art. 17Gli alloggi dell'equipaggio dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni di…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la presente…
- Art. 19Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potra' pregiudicare leggi…
- Art. 20Gli strumenti formali di ratifica della presente convenzione saranno trasmessi al…
- Art. 21La presente convenzione non vincolera' che i Membri dell'Organizzazione internazionale…
- Art. 22Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere…
- Art. 23Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i…
- Art. 24Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario…
- Art. 25Allo scadere di ogni decennio a partire dall'entrata in vigore della presente…
- Art. 26Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione totalmente o parzialmente riveduta…
- Art. 27Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente…
