1. Gli alloggi dell'equipaggio dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni di abitabilita' convenienti, essi non dovranno essere utilizzati come luogo di immagazzinaggio delle merci o di viveri che non siano di proprieta' personale dei loro occupanti. 2. Il comandante o un ufficiale da lui espressamente incaricato a tale scopo, accompagnato da uno o piu' membri dell'equipaggio, procedera' almeno una volta alla settimana all'ispezione di tutti i locali che costituiscono l'alloggio dell'equipaggio; i risultati della ispezione saranno messi per iscritto.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art17 · fonte del testo

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