1. Un numero sufficiente di mense dovra' essere previsto a bordo di ogni nave. 2. A bordo delle navi con stazza inferiore alle 1.000 tonnellate, mense separate saranno previste per:

  • a)il comandante e gli ufficiali;
  • b)il personale di maestranza ed il restante personale subalterno. 3. A bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 1.000 tonnellate, mense separate saranno previste per:
  • a)il comandante e gli ufficiali;
  • b)il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta;
  • c)il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di macchina. Tuttavia:
  • i)una delle due mense previste per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno potra' essere riservata al personale di maestranza, mentre l'altra sara' riservata al restante personale subalterno;
  • ii)un'unica mensa potra' essere prevista per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta e di macchina qualora gli armatori e/o le loro organizzazioni nonche' quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, cosi' preferiscano. 4. Adeguate disposizioni dovranno esser prese per il personale addetto ai servizi generali, sia allestendo per esso una mensa a se stante, o riconoscendogli il diritto di avvalersi delle mense destinate ad altre categorie; a bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 5.000 tonnellate, che imbarchino oltre cinque persone addette ai servizi generali, sara' fatto obbligo di prevedere una mensa loro destinata. 5. Dimensioni ed attrezzature delle mense dovranno essere adeguati al numero di persone da ospitare contemporaneamente. 6. Ogni mensa dovra' essere dotata di tavoli e sedie del tipo approvato in numero sufficiente rispetto alle persone che le utilizzeranno contemporaneamente. 7. La competente autorita' potra' concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra riguardo all'allestimento delle mense, nella misura in cui lo consentano le particolari condizioni esistenti a bordo delle navi passeggeri. 8. Le mense dovranno essere nettamente separate dalla zona notte e poste quanto piu' possibile vicino alle cucine. 9. Un adeguato impianto di lavaggio delle stoviglie e armadi sufficienti per riporle dovranno essere previsti quando gli offices eventualmente predisposti non siano direttamente accessibili dalle mense. 10. La superficie delle tavole e delle sedie dovra' essere in materiale resistente all'umidita', compatto e di facile pulizia.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art11 · fonte del testo

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