1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia non avra' effetto se non un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della facolta' di denunzia concessagli dal presente articolo, sara' da ritenersi vincolato per un altro decennio e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, secondo i termini previsti dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art22 · fonte del testo

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