[1]1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione:

  • a)del pilota che non sia membro dell'equipaggio;
  • b)del medico che non sia membro dello stato maggiore;
  • c)del personale infermiere o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell'equipaggio;
  • d)delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione;
  • e)delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale;
  • f)delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l'armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una societa' di radiotelegrafia;
  • g)dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell'equipaggio;
  • h)delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un'organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio;
  • i)delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione.

[2]2. L'autorita' competente puo' previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall'applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-91-art2 · fonte del testo

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