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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 · Legge 3 giugno 2003, n. 150
- Aggiornato al
- 28 giugno 2003
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- 16
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL…
- Art. 2' Il presente Accordo sara' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una…
- Art. 3E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 4NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio…
- Art. 5PER DANNI O PERDITE Gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano perdite o…
- Art. 6O ESPROPRIO 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto…
- Art. 7DI CAPITALI, PROFITTI, RETRIBUZIONI E PROCEDURE 1. Ognuna delle Parti Contraenti…
- Art. 8Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 9DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie che dovessero…
- Art. 10DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie che dovessero insorgere tra…
- Art. 11FRA GOVERNI Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente…
- Art. 12DI DISPOSIZIONI VARIE 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13IN VIGORE, DURATA E SCADENZA 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la…
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