[1]DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

[2]1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore, interessato potra', a sua scelta, sottoporle:

  • a)al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
  • b)ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il regolamento arbitrate dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente che riceve l'investimento si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato;
  • c)al Centro internazionale per la composizione delle controversie (I.C.S.I.D.) relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrati di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non a non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. L'opzione per una di queste procedure sara' definitiva ed irreversibile.

[3]4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso nonche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrate o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza.

Testo vigente dal 28 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art9 · fonte del testo

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