[1]DI CAPITALI, PROFITTI, RETRIBUZIONI E PROCEDURE

[2]1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, quanto segue:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
  • c)proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totali o parziali di un investimento;
  • d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  • e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;
  • f)i pagamenti previsti agli Articoli 5 e 6.

[3]2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo Stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole. 3. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 6, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 4. Gli obblighi di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge detta Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 28 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art7 · fonte del testo

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