[1]E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[2]1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 4.1. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore. 5. La Parte Contraente che abbia ammesso un investimento nel proprio territorio, concedera' i permessi necessari all'attuazione di detto investimento, includendo l'esecuzione di contratti di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogni Parte Contraente facilitera', quando sia richiesto, i permessi necessari per le attivita' del personale direttivo, di consulenti o di altre persone qualificate di nazionalita' straniera.

Testo vigente dal 28 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art3 · fonte del testo

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