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Miscellanea
Accordo quadro
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 · Legge 17 giugno 2003, n. 148
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185
- Aggiornato al
- 26 giugno 2003
- Articoli
- 60
- Versioni storiche
- 73
- Art. 1ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA…
- Art. 2Ai fini dei presente Accordo. (a) Per "Programma di Armamento in Cooperazione" s'intende…
- Art. 3Le Parti istituiranno un Comitato Esecutivo. Esso sara' composto da un membro…
- Art. 4Le Parti riconoscono che le probabili conseguenze della ristrutturazione industriale…
- Art. 5Le Parti riconoscono i benefici che deriveranno dalla creazione di un mercato aperto tra…
- Art. 6Le Parti non ostacoleranno le forniture alle altre Parti di Articoli per la Difesa e di…
- Art. 7Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed altri interessi legittimi…
- Art. 8Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda alcuni Articoli per la Difesa e Servizi per…
- Art. 9Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo servizi di…
- Art. 10Le Parti concordano che la priorita' degli approvvigionamenti di Articoli per la Difesa e…
- Art. 11In una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti, in conformita' ad…
- Art. 12Il presente Articolo concerne i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi…
- Art. 13Il presente Articolo concerne le Esportazioni ad una non-Parte degli Articoli per la…
- Art. 14Il presente articolo concerne i Trasferimenti e le Esportazioni che riguardano un…
- Art. 15Nella fase iniziale dello sviluppo di una cooperazione industriale, i Trasferimenti fra…
- Art. 16Le Parti si impegnano ad applicare procedure semplificate di concessione delle licenze…
- Art. 17Il presente articolo concerne i Trasferimenti tra le Parti di Articoli per la Difesa e…
- Art. 18La concessione di una Licenza Globale di Progetto non esonerera' i connessi Trasferimenti…
- Art. 19Tutte le Informazioni Classificate scambiate fra le Parti o le loro industrie per la…
- Art. 20Ai fini del presente Accordo, le Parti utilizzeranno le classifiche nazionali di…
- Art. 21Tutte le persone che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate a livello…
- Art. 22La certificazione di sicurezza delle STD e di altre strutture delle societa' per la…
- Art. 23Il presente Articolo concerne l'accesso delle persone fisiche alle Informazioni…
- Art. 24Le Parti non diffonderanno, riveleranno, utilizzeranno o permetteranno di diffondere…
- Art. 25Di norma le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e Segreto saranno…
- Art. 26Ogni Parte autorizzera' le visite dei rappresentanti civili o militari dell'altra Parte o…
- Art. 27Nel caso in cui l'applicazione delle precedenti disposizioni richieda modifiche alle…
- Art. 28Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Tecnologia (R…
- Art. 29Le Parti svilupperanno un'interpretazione comune delle tecnologie considerate necessarie…
- Art. 30Per incoraggiare il piu' possibile la cooperazione della R & T nel settore della difesa…
- Art. 31Le Parti, per quanto riguarda la R & T nel settore della difesa, coordineranno tramite un…
- Art. 32Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per affidare l'incarico ad un'organizzazione…
- Art. 33La concorrenza dovrebbe essere considerata come il metodo migliore per l'assegnazione dei…
- Art. 34In base al presente Accordo, per attivita' comuni di R & T nel settore della difesa, Le…
- Art. 35Le Parti concorderanno le politiche e le procedure da seguire qualora intraprendano…
- Art. 36Le Parti svilupperanno appositi strumenti internazionali in base ai precedenti Articoli…
- Art. 37Il trattamento delle Informazioni Tecniche e' soggetto alla "necessita' di conoscere" del…
- Art. 38La proprieta' delle Informazioni Tecniche sara' posseduta, come norma generale, dalla…
- Art. 39Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovra': (a) rilasciare le…
- Art. 40Il rilascio e l'uso di Informazioni Tecniche di proprieta' dei contraenti e prodotte…
- Art. 41Le Parti interessate non rivendicheranno alcuna compensazione finanziaria per contratti…
- Art. 42A supporto della ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, le Parti…
- Art. 43Le Parti valuteranno la possibilita' di definire accordi per salvaguardare e armonizzare…
- Art. 44Nel caso in cui si ricevano Informazioni Tecniche da una parte terza o da un'altra Parte…
- Art. 45Le Parti riconoscono la necessita' di armonizzare i requisiti militari delle rispettive…
- Art. 46Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare per stabilire un piano generale a lungo…
- Art. 47Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare il prima possibile per la creazione dei…
- Art. 48Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di gestione dei…
- Art. 49Le Parti definiranno ed attueranno i metodi, i mezzi e l'organizzazione per intraprendere…
- Art. 50Le consultazioni tra le Parti in base alla Parte 2 del presente Accordo saranno soggette…
- Art. 51Le Informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato saranno…
- Art. 52La Parte che riceve da un'altra Parte informazioni ritenute di valore commerciale o…
- Art. 53Ogni Parte assicurera' che le informazioni ricevute in maniera riservata o prodotte…
- Art. 54Le restrizioni sull'utilizzo e il rilascio di informazioni ritenute di valore commerciale…
- Art. 55Il presente accordo sara' subordinato alla ratifica, all'approvazione o accettazione. 2…
- Art. 56Una volta entrato in vigore il presente Accordo per tutti gli Stati firmatari, ogni Stato…
- Art. 57Se le Parti concordano di porre fine congiuntamente al presente Accordo, si consulteranno…
- Art. 58Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni proposta di…
- Art. 59Le Parti riporteranno le loro intese riguardanti i dettagli tecnici e amministrativi…
- Art. 60Nel caso in cui sorga una controversia tra due o piu' Parti, riguardante…
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