1. Il presente Articolo concerne l'accesso delle persone fisiche alle Informazioni Classificate. 2. In base al presente Accordo, l'accesso alle Informazioni Classificate sara' limitato alle persone fisiche che hanno una "necessita' di conoscere" e a cui e' stata rilasciata un'autorizzazione di sicurezza per il livello corrispondente alla classifica delle informazioni a cui si richiede l'accesso. 3. L'autorizzazione per accedere alle informazioni sara' richiesta alle Autorita' competenti della Parte in cui e' necessario avere accesso alle Informazioni classificate. 4. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica con la sola nazionalita' di una Parte sara' concesso senza previa autorizzazione della Parte originante. 5. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica con doppia nazionalita' di una Parte e di un paese dell'Unione Europea, sara' concesso senza previa autorizzazione della Parte originante. L'accesso non contemplato nel presente paragrafo sara' soggetto al processo di consultazione descritto nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate. 6. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica senza nazionalita' di una Parte sara' soggetto a previa consultazione con la Parte originante. Il processo di consultazione per tali individui e' descritto nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate. 7. Tuttavia, per semplificare l'accesso alle Informazioni Classificate, le Parti tenteranno di concordare nelle Istruzioni di Sicurezza del Programma (PSI) o in altri appositi documenti approvati dalle ANS/ASD coinvolte, che tali limitazioni di accesso possono essere meno rigide o non necessarie. 8. Per particolari motivi di sicurezza, nel caso in cui la Parte originante chieda di riservare l'accesso alle Informazioni Classificate di livello Riservatissimo o Segreto alle sole persone fisiche aventi la nazionalita' delle Parti in questione, tali informazioni dovranno essere contrassegnate con un'indicazione che specifica la loro classifica ed un'ulteriore avvertenza indicante "Ad Uso Esclusivo di (XY)".

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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