1. Il trattamento delle Informazioni Tecniche e' soggetto alla "necessita' di conoscere" del presunto destinatario ed al rispetto delle leggi e normative relative alla sicurezza nazionale. 2. Ogni Parte, valutando la possibilita' di autorizzare l'accesso e l'utilizzo delle Informazioni Tecniche di proprieta' del governo o delle Informazioni Tecniche a cui ha accesso, trattera' le industrie per la difesa delle altre Parti allo stesso modo con cui tratta la propria industria nazionale. 3. Le Parti esamineranno la possibilita' di estendere le misure specificate nella Parte 6 del presente Accordo ad altre entita' industriali che sono legalmente vincolate da intese in vigore nei territori di due o piu' Parti ai fini della ristrutturazione dell'industria per la difesa.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art37 · fonte del testo

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