1. In una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti, in conformita' ad ogni intesa applicabile tra di loro ed in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, si consulteranno con lo scopo di fornire, se richiesti, gli Articoli per la Difesa, in genere in base a rimborso, prelevandoli dalle scorte proprie di ogni Parte. 2. Le Parti cercheranno di concludere, se possibile e ove appropriato, intese per definire le procedure per tali Trasferimenti o reciproci prestiti di Articoli per la Difesa prelevati dalle proprie scorte.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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