• a)Qualora l'esercente responsabile abbia diritto di rivalsa conformemente all'articolo 6 f) della convenzione di Parigi, la Parte contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare di tale esercente adotta le disposizioni legislative necessarie per consentire a se medesima ed alle altre Parti contraenti di giovarsi della rivalsa stessa nella misura in cui siano corrisposti fondi pubblici a norma dell'articolo 3 b) ii) iii) e f).
  • b)Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, dette disposizioni legislative possono prevedere la ripetizione, nei confronti dell'esercente stesso, dei fondi pubblici corrisposti alla stregua dell'articolo 3 b) ii) iii) ed f).

Testo vigente dal 27 aprile 1974

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