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Miscellanea
Protocollo 3
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 · Legge 16 marzo 2006, n. 146
- Aggiornato al
- 29 maggio 2026
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- 25
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- Art. 1Traduzione non ufficiale PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE…
- Art. 2Lo scopo del presente Protocollo e' di prevenire e combattere il traffico di migranti…
- Art. 3Ai fini del presente Protocollo: (a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine…
- Art. 4di applicazione Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla…
- Art. 5' penale dei migranti I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul…
- Art. 6Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il…
- Art. 7Gli Stati Parti cooperano nella maniera piu' ampia per prevenire e reprimere il traffico…
- Art. 8contro il traffico di migranti via mare. 1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per…
- Art. 9di salvaguardia 1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi…
- Art. 10Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in…
- Art. 11di frontiera 1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera…
- Art. 12e controllo dei documenti Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai…
- Art. 13' e validita' dei documenti Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in…
- Art. 14e cooperazione tecnica 1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione…
- Art. 15misure di prevenzione 1. Ciascuno Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire…
- Art. 16di tutela e di assistenza 1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte…
- Art. 17e Accordi Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o regionali, o…
- Art. 18dei migranti oggetto di traffico 1. Ciascuno Stato Parte acconsente a facilitare e ad…
- Art. 19di salvaguardia 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti…
- Art. 20delle controversie 1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti…
- Art. 21, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto…
- Art. 22in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla…
- Art. 23Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo…
- Art. 24Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al…
- Art. 25e lingue 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' il depositario del presente…
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