[1]di frontiera

[2]1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed individuare il traffico di migranti. 2. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, per quanto possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 (a) del presente Protocollo. 3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza. 4. Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformita' al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentono, in conformita' al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui presente Protocollo. 6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione ed il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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