[1]di salvaguardia

[2]1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso:

  • a)assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle persone a bordo;
  • b)tiene debitamente conto della necessita' di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
  • c)tiene debitamente conto della necessita' di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
  • d)assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale, 2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art, 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sara' risarcita di qualsiasi perdita o danno che puo' aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate. 3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformita' al presente capitolo, tiene debitamente contro della necessita' di non ostacolare o modificare:
  • a)i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare, o
  • b)l'autorita' dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave. 4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo e' eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art9 · fonte del testo

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