[1]e cooperazione tecnica

[2]1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo. 2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della societa' civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende:

  • a)il miglioramento della sicurezza e della qualita' dei documenti di viaggio;
  • b)il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio o d'identita' fraudolenti;
  • c)la raccolta di informazioni nel settore della criminalita', relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identita' per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti;
  • d)il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi d'ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali;
  • e)il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo. 3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari