[1]di cooperazione

[2]1. La cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di difesa include i seguenti settori: a. Politica di sicurezza e difesa; b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico, commercio di prodotti e servizi per la difesa; c. Cooperazione industriale nel campo della difesa incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures; d. Attivita' formative in campo militare; e. Problematiche ambientali causate dalle attivita' militari; f. Servizi di sanita' militare, storia militare, sport militare; g. Maritime Domain Awareness, aviazione militare; h. Condivisione di informazioni nel campo della difesa in accordo con procedure da concordare tra Italia e India; i. Ogni altro settore di interesse comune per le Parti. 2. La cooperazione puo' essere realizzata con le seguenti modalita': a. visite di delegazioni di enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti; c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; d. scambio di personale docente, nonche' studenti di istituti militari; e. partecipazione a corsi teorici, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze, a tavole rotonde e a simposi organizzati presso enti militari e civili della Difesa; f. visite di navi ed aeromobili militari; g. organizzazione di attivita' culturali e sportive; h. supporto ad iniziative commerciali, incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures relative ai prodotti della Difesa, nonche' servizi collegati a tematiche della Difesa; i. ogni altra modalita' da concordare tra le Parti.

Testo vigente dal 3 ottobre 2025

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