[1]competenti

[2]1. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati collettivamente «i Ministeri della Difesa delle Parti») sono le istituzioni competenti per l'implementazione di questo Accordo. Essi possono svolgere consultazioni bilaterali, a turno in Italia e in India, o attraverso l'utilizzo di apparecchi per videoconferenze. 2. L'Accordo prevede scambi di alto livello nei Ministeri della Difesa delle Parti ai livelli appropriati. Tali scambi possono includere, ma non sono limitati a: a. Riunioni annuali del Joint Defence Consultative [consultazione congiunta di Difesa] ODC) e dei b. Gruppi di Lavoro Congiunti (JWG) sulle Navi e i Sottomarini.

Testo vigente dal 3 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-18;143~accordo-art3 · fonte del testo

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