[1]GENERALE

[2]1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono elaborare piani annuali a lungo termine di cooperazione bilaterale nel settore militare, che determineranno le potenziali linee di cooperazione e che includeranno i nomi, i luoghi e i tempi della cooperazione, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di condotta delle attivita'. b. Il piano annuale di cooperazione sara' sottoscritto, previo accordo, da rappresentanti autorizzati delle Parti. c. L'organizzazione e la condotta delle attivita' pratiche di cooperazione nel settore della difesa saranno effettuate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti. d. Consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno annualmente alternativamente in Italia ed a Gibuti, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gibutiane. 2. Campi La cooperazione tra le Parti include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti aree: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni umanitarie e operazioni di supporto alla pace (PSO); d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale; e. organizzazione e gestione delle Forze Armate; f. problematiche ambientali e relative all'inquinamento causato dalle attivita' militari; g. attivita' formative ed addestrative in campo militare; h. servizi di sanita' militare; i. storia militare; j. sport militare; k. altre aree militari di possibile interesse comune. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di difesa puo' essere realizzata con le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. scambi di esperienze tra esperti; c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; d. scambi di personale, nonche' di studenti di istituti militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici di formazione, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze e colloqui, organizzati presso Enti civili e militari della difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione al mantenimento della pace; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambi di attivita' culturali e sportive; j. supporto ad iniziative commerciali relative a materiali e servizi della difesa; k. altre aree militari di interesse comune delle Parti.

Testo vigente dal 3 maggio 2022

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