[1]GENERALE

[2]1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione tecnica militare nell'ambito del presente Accordo, nonche' elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. b. Il Piano di cooperazione annuale potra' essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Ciad. d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Ciad, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate del Ciad. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere i campi elencati qui di seguito: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria; d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonche' strutture ed equipaggiamenti di unita' militari e gestione del personale; e. formazione ed addestramento in campo militare; f. questioni ambientali e relative all'inquinamento provocato da attivita' militari; g. sanita' militare; h. storia militare; l. sport militare; j. altri settori militari di comune interesse per le due Parti. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teonrici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Enti civili e militari della difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. visite di navi ed aeromobili militari; l. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; k. eventuali altre modalita' da concordare tra le Parti.

Testo vigente dal 6 agosto 2020

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