[1]nel settore dei materiali per la Difesa

[2]1. Armamenti, munizioni, armi e sensori. Conformemente alle rispettive legislazioni e politiche italiane e indiane, le Parti possono sviluppare cooperazioni nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella vendita, nelle politiche, nel controllo qualita', nella manutenzione, nelle consulenze o in qualsiasi altra attivita' decisa congiuntamente riguardo agli equipaggiamenti, ai sistemi, alle piattaforme, alle parti di ricambio, agli hardware, ai software o a qualsiasi altra questione tecnica o commerciale preventivamente concordata. Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito verso terze parti senza il previo consenso della Parte che ha originariamente fornito il materiale. 2. Modalita' Le attivita' di cooperazione risultanti da questo Articolo potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test, controllo qualita' e progettazione; b. scambio di esperienze nel settore tecnico; c. produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa e agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari. Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico e amministrativo, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 3 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-18;143~accordo-art6 · fonte del testo

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