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Amministrativo
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992 · Legge 6 marzo 1996, n. 142
- Aggiornato al
- 21 marzo 1996
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO…
- Art. 2i trasporti regolari di viaggiatori con autobus tra i due Paesi, o in transito sui loro…
- Art. 3I trasporti regolari di viaggiatori con autobus, vale a dire i servizi che assicurano il…
- Art. 4I trasporti occasionali di viaggiatori con autobus tra i due Paesi o in transito…
- Art. 5Non sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva ma a una semplice…
- Art. 6i trasporti di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori, effettuati per…
- Art. 7'autorizzazione preventiva e' valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validita'…
- Art. 8Le autorizzazioni sono redatte nelle lingue delle due Parti contraenti e in lingua…
- Art. 9Autorita' competenti, tuttavia, stabiliscono delle autorizzazioni fuori contingente per…
- Art. 10imprese di trasporto con sede sul territorio di una Parte contraente non possono…
- Art. 11il peso o le dimensioni del veicolo o del carico superano i limiti consentiti nel…
- Art. 12Le Autorita' competenti possono imporre ai trasportatori soggetti sia alla loro autorita'…
- Art. 13imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo sono…
- Art. 14Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicoli autorizzati ed…
- Art. 15membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in franchigia e…
- Art. 16parti di ricambio destinate alla riparazione di un veicolo che effettua un trasporto di…
- Art. 17imprese di trasporto e il loro personale sono tenuti a osservare le disposizioni del…
- Art. 18Le due parti contraenti assicurano il trasferimento degli utili netti di spese e imposte…
- Art. 19In caso di violazione da parte di un trasportatore delle disposizioni del presente…
- Art. 20Parti contraenti designano le Autorita' competenti ad irrogare le misure definite dal…
- Art. 21Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le due Parti…
- Art. 22La legislazione interna di ciascuna parte contraente si applica a tutte le questioni che…
- Art. 23Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica…
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