1. Le Autorita' competenti possono imporre ai trasportatori soggetti sia alla loro autorita' che all'autorita' della parte contraente, l'obbligo di redigere un foglio statistico per ogni viaggio effettuato. 2. Le autorizzazioni, le dichiarazioni e i fogli statistici previsti dal presente Accordo devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentati a ogni richiesta degli agenti di controllo. 3. Le dichiarazioni e i fogli statistici devono essere vistati dalla dogana in entrata e in uscita dal territorio della parte contraente in cui essi sono validi.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art12 · fonte del testo

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