1. I trasporti occasionali di viaggiatori con autobus tra i due Paesi o in transito attraverso i loro territori, ad eccezione dei trasporti previsti dall'art. 5 del presente Accordo, sono sottoposti ad autorizzazione specifica. 2. Per effettuare tali trasporti, la domanda di autorizzazione deve essere indirizzata dall'impresa interessata all'Autorita' competente del proprio Paese che la trasmettera' all'Autorita' competente dell'altra Parte contraente. 3. L'autorizzazione accordata per un solo viaggio di andata e ritorno e' valida solo per il percorso nel territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art4 · fonte del testo

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