1. In caso di violazione da parte di un trasportatore delle disposizioni del presente Accordo, commessa sul territorio di una delle Parti contraenti, le Autorita' competenti dello Stato in cui il veicolo e' immatricolato, sono tenute, a seguito di richiesta delle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente, ad applicare una delle misure seguenti:

  • a)avvertimento;
  • b)revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato in cui la violazione e' stata commessa. 2. Le Autorita' che adottano una di tali misure sono tenute ad informarne quelle che l'hanno richiesta.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art19 · fonte del testo

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